Lo statuto
Titolo I - generalità
Art. 1 - costituzione, composizione e durata
del Consorzio
Il Consorzio Parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11
giugno 1975, n. 78 (se si clicca appare collegamento al testo della
legge), è costituito dalla Provincia di Milano e dai Comuni di
Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano e Sesto San
Giovanni. Il presente Statuto è adeguato alle disposizioni della
legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (se si clicca appare collegamento
al testo della legge). Il Consorzio Parco Nord Milano è ente
pubblico consortile regionale obbligatorio, per lo svolgimento delle funzioni
pubbliche ad esso conferite dalla Regione. La durata del Consorzio viene
determinata in anni 40, termine che potrà essere prorogato alla scadenza,
sempreché rimanga in vigore la legge istitutiva.
Art. 2 - finalità e funzioni
Il Consorzio ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali
e paesistiche del Parco Nord Milano, area protetta regionale classificata
quale parco di cintura metropolitana, mediante progettazione, realizzazione
e gestione del Parco stesso e fornitura al pubblico dei servizi ambientali
idonei e compatibili.
In particolare il Consorzio:
a) elabora e adotta la proposta di piano territoriale di coordinamento del
parco;
b) esprime parere agli organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti
che riguardino il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero
a loro richiesta; c) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione
per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale
come necessarie al conseguimento delle finalità del parco, comunque
necessarie alla realizzazione dei propri fini;
d) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi
per la sua migliore tutela e fruizione;
e) progetta ed esegue gli interventi di realizzazione del parco;
f) provvede alla gestione del parco, alla manutenzione e all'esercizio sia
in via diretta che in via indiretta delle aree e strutture del parco;
g) esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali
e regionali;
h) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, o comunque necessaria
per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Il Consorzio può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione,
pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali,
provinciali, comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del
verde di rete del sistema regionale, previa convenzione con l'Ente titolare
o proprietario, ovvero in seguito ad affidamento di tali funzioni da parte
della Regione. Il Consorzio può assumere altresì ogni funzione
e servizio ambientale nell'interesse degli Enti consorziati, ovvero per
convenzione con altri Enti pubblici o privati, ivi compresa, in particolare,
l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici
di valore ambientale e paesistico. Quanto previsto nei due precedenti commi
deve essere oggetto di specifico finanziamento da parte degli Enti interessati
e convenzionati.
Art. 3 - sede
Il Consorzio Parco Nord Milano ha sede legale in Sesto San Giovanni. Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione potrà costituire sedi e uffici decentrati.
Art. 4 - adesione e recesso
L'adesione di nuovi enti e il recesso di un ente consorziato sono disciplinati
dalla legge regionale. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere
previamente deliberate dall'Assemblea consortile e dagli Organi consiliari
degli Enti consorziati, anche ai fini della rideterminazione delle quote
di partecipazione stabilite dall'art. 5.
Art. 5 - quote di partecipazione
Ciascun Ente consorziato partecipa alle spese di gestione e determina
le decisioni in seno agli organi consortili sulla base delle quote di partecipazione
determinate nel presente Statuto. Le quote di partecipazione sono così
determinate:
a) per la Provincia di Milano 400/1000;
b) per i Comuni consorziati 600/1000.
Le quote di 600/1000 per i Comuni consorziati sono suddivise per 500/1000
in rapporto alla popolazione residente nei Comuni interessati e nel Comune
di Milano per quota di popolazione residente nella zona prossima al Parco,
e per 100/1000 in rapporto alla superficie del proprio territorio inserita
nel perimetro del Parco.
La quota millesimale arrotondata assegnata nel rispetto di suddetti criteri
per ciascun Comune è la seguente:
· Comune di MILANO 390
· Comune di SESTO S. GIOVANNI 67
· Comune di CINISELLO 74
· Comune di BRESSO 40
· Comune di CORMANO 15
· Comune di CUSANO MILANINO 14
Titolo II - organi
Art. 6 - organi
Sono Organi del Consorzio:
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
Art. 7 - Assemblea consortile
L'Assemblea è costituita dal Presidente della Provincia di Milano
o da un Consigliere provinciale suo delegato e dai Sindaci dei Comuni consorziati
o Consiglieri comunali loro delegati.
Art. 8 - convocazione dell'Assemblea
Le convocazioni dell'Assemblea avvengono, nelle forme di legge, almeno
cinque giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata recante l'ordine
del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitare all'Ente
consorziato. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata
ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax, fonogramma,
recante in sintesi gli argomenti da trattare. L'Assemblea si raduna ordinariamente
due volte l'anno. Può essere convocata in via straordinaria per determinazione
del Presidente del Consorzio, o su richiesta scritta motivata di rappresentanti
di Enti consorziati che siano detentori di almeno il 20% delle quote di
partecipazione. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi
agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria
del Consorzio a disposizione dei Rappresentanti. Il Regolamento disciplina
in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.
Art. 9 - adunanze e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione
e dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle
quote di partecipazione e di almeno tre componenti, oltre il Presidente.
All'Assemblea partecipano, senza diritto al voto, il Presidente del Consorzio,
che la presiede, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione
ed il Direttore, con funzioni anche di relatori. Le adunanze dell'Assemblea
sono verbalizzate dal Segretario.
Art. 10 - attribuzioni e competenze dell'Assemblea
consortile
L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico
amministrativo dell'attività del Consorzio. Ad essa compete il potere
deliberativo sui seguenti atti fondamentali:
a) la elezione, con separate votazioni, del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione;
b) la nomina del Collegio dei revisori;
c) l'approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati, dei piani
finanziari, delle variazioni di bilancio e del conto consuntivo;
d) l'assunzione dei mutui e degli impegni di spesa pluriennali;
e) le determinazioni sulla richiesta di partecipazione al Consorzio di altri
Comuni ed Enti;
f) la determinazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza
dovuti ai componenti degli organi consortili, in applicazione delle normative
vigenti;
g) la proposta di piano territoriale di coordinamento, i piani di settore,
i regolamenti d'uso del Parco;
h) la proposta di eventuali modifiche statutarie;
i) la revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) ed i) devono essere assunte con
la maggioranza assoluta dei voti assegnati.
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: composizione
e durata
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea nella
prima adunanza ovvero entro sessanta giorni dalla sua cessazione per qualsiasi
causa. Il Consiglio di Amministrazione si compone di quattro membri oltre
il Presidente, scelti, tenendo conto dei principi della pari opportunità,
tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale o
provinciale e una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o
private, per uffici pubblici ricoperti. Nel Consiglio di Amministrazione
dovrà essere assicurata la massima rappresentanza possibile degli
Enti consorziati. Non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione
i componenti dell'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione
durano in carica quattro anni. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare
uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede
alla sostituzione nella sua prima successiva seduta. Il subentrante rimane
in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il
Presidente può nominare il Vicepresidente con funzioni vicarie.
Art. 12 - adunanze e deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal
Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e si raduna
di norma nella sede del Consorzio. Il Direttore e gli altri dirigenti partecipano
alle riunioni, senza diritto al voto, anche con funzioni di relatore. Il
Consiglio può essere convocato su richiesta scritta e motivata di
tre dei suoi membri o su istanza scritta del Direttore entro quindici giorni
dalla richiesta. Per la validità delle sedute del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Il regolamento disciplina in dettaglio: convocazione, adunanze e deliberazioni.
Art. 13 - attribuzioni e competenze del Consiglio
di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione
per il conseguimento di fini statutari del Consorzio che non siano riservati
all'Assemblea consortile, al Presidente del Consorzio, al Direttore ed ai
dirigenti o funzionari. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) propone la convocazione dell'Assemblea;
b) attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di
impulso nei confronti dell'Assemblea consortile;
c) predispone e presenta all'Assemblea consortile il bilancio di previsione
ed i relativi allegati, il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario
ed i piani finanziari;
d) delibera sui contratti e sulle procedure di scelta del contraente, sugli
acquisti e sulle alienazioni, anche immobiliari;
e) approva il programma dei lavori pubblici e i progetti preliminari, definitivi
ed esecutivi delle opere da realizzare e le rispettive perizie, compresa
la deliberazione delle procedure ablative per l'individuazione e l'acquisizione
delle aree;
f) provvede all'assunzione del personale consortile compresa l'assunzione
del Direttore, del Segretario e del Responsabile della contabilità
determinando le spettanze economiche, secondo gli accordi di lavoro;
g) affida le consulenze determinandone le finalità e le condizioni;
h) adotta i regolamenti interni amministrativi e tecnici necessari per il
funzionamento degli uffici e dei servizi, compresa la disciplina dello stato
giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative
variazioni;
i) approva l'entità annuale delle spese nell'ambito del bilancio;
approva le variazioni di bilancio, salvo ratifica dell'Assemblea nella sua
prima seduta successiva;
l) propone la decadenza dei Consiglieri, previa contestazione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate dal Segretario.
Art. 14 - attribuzioni del Presidente
Il Presidente:
a) rappresenta il Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità
giudiziarie ed amministrative;
b) convoca l'Assemblea, sentito il Consiglio d'Amministrazione, la presiede
e ne firma i rispettivi processi verbali in unione al Segretario;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i rispettivi
processi verbali in unione col Segretario;
d) nomina il Vicepresidente vicario;
e) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea
e dal Consiglio di Amministrazione;
f) cura insieme con il Direttore le relazioni esterne e controlla la trasparenza
e correttezza dell'azione amministrativa;
g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere
tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di' urgenza, sottoponendo i
provvedimenti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
h) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
i) insieme con il Direttore sovrintende agli uffici e servizi consorziali
e veglia al loro ordinato funzionamento e tiene i rapporti con i Sindacati;
j) provvede alle consultazioni degli enti consorziati e delle formazioni
sociali;
k) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti
consorziali e da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
l) d'intesa con il Direttore adotta d'urgenza i provvedimenti necessari
al regolare funzionamento dei servizi consortili, salvo ratifica dei relativi
atti da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 - cessazione e decadenza dei Consiglieri
Il Presidente ed i Consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte,
revoca o decadenza per sopravvenuta causa di ineleggibilità o incompatibilità,
ovvero per assenza ingiustificata. Il Consigliere che non interviene alle
riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo,
è dichiarato decaduto dal mandato. Il Presidente ed i Consiglieri
possono essere singolarmente o insieme revocati dall'Assemblea, con deliberazione
motivata assunta a maggioranza assoluta dei voti assegnati, su proposta
di almeno 1/3 delle quote di partecipazione. La deliberazione di revoca
dell'intero Consiglio è inefficace se nella stessa seduta non venga
eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - Collegio dei Revisori
Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consiglio è
esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea,
secondo i criteri fissati dall'art. 7, comma 1 della L.R. 16.9.1996, n.
26. Essi esercitano le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di
contabilità. I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla
deliberazione di nomina, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono
rieleggibili per una sola volta. Al fine di garantire la posizione di imparzialità
e indipendenza dei Revisori, la loro attività è disciplinata
esclusivamente dalla legge e da apposito regolamento. Nell'esercizio delle
loro funzioni, i Revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi
alla sfera delle loro competenze e consultare i dirigenti, nonché
i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti al Presidente
o al l'Assemblea: I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea
e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
{mospagebreak title=Titolo III Organizzazione}
Titolo III - organizzazione
Art. 17 - criteri organizzativi
Il Consorzio organizza in forma autonoma gli uffici ed i servizi occorrenti
all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali. I procedimenti amministrativi
sono informati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere
esperiti entro il termine determinato dal Consiglio di Amministrazione per
ciascun tipo di procedimento, in applicazione dei principi fissati dalla
legge. Il regolamento di organizzazione ed il regolamento del personale
sono informati ai principi ed alle disposizioni di legge, nonché
della normativa contrattuale, avendo peraltro riguardo alla specificità
dei servizi prestati dal Consorzio.
Art. 18 - pianta organica
La pianta organica dell'Ente è approvata dal Consiglio Direttivo
- previa verifica dei carichi di lavoro - in applicazione dei principi fissati
dalla legge e dai criteri stabiliti dalla Regione e può essere sottoposta,
con lo stesso procedimento, a periodiche verifiche ed aggiornamenti commisurati
al bilancio dell'Ente e agli obiettivi di sviluppo e di investimento. La
dotazione organica del personale e la sua distribuzione negli uffici consortili
è annualmente riportata nella apposita tabella numerica allegata
al Bilancio di previsione.
Art. 19 - Dirigenza
La dirigenza del Consorzio è prevista nella pianta organica
e disciplinata dal Regolamento di organizzazione. Sono dirigenti del Consorzio:
il Direttore e le altre figure eventualmente previste nella pianta organica
allegata al Regolamento di organizzazione. I dirigenti esercitano le funzioni
loro attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione. Sono
responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a particolari esigenze, può
conferire incarichi dirigenziali per le posizioni fissate nell'organico
mediante forme contrattuali a termine; i limiti di durata e le condizioni
economiche e normative di tali incarichi sono fissati dal Consiglio di Amministrazione
nel rispetto delle disposizioni legislative regionali. I dirigenti concorrono
con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla
predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei provvedimenti di
competenza degli organi collegiali.
Art. 20 - Il
Direttore
Il Direttore del Consorzio è nominato
dal Consiglio di Amministrazione ed è assunto con incarico a termine
di durata quadriennale, rinnovabile. Per quanto concerne i requisiti di
professionalità, le modalità di nomina ed i contenuti contrattuali,
si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L.R. 16.9.1996, n. 26. Sono
compiti del Direttore:
a) la direzione del Consorzio ed il coordinamento della Dirigenza;
b) la programmazione e definizione degli interventi necessari per la pianificazione
del territorio, per la progettazione e realizzazione dei piani di settore
e dei progetti, nonché per la gestione del Parco;
c) la elaborazione degli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione
dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
d) la espressione dei pareri tecnici sulle proposte di deliberazione;
e) la stipulazione dei contratti in nome e per conto dell'Amministrazione
consortile;
f) il coordinamento dei lavori pubblici consortili;
g) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
h) l' irrogazione delle sanzioni;
i) la emanazione delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri di competenza
consortile su delega del Presidente.
Art. 21 - Il
Segretario
Il Segretario provvede ai compiti ed alle
incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
In particolare il Segretario:
a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile.
b) presta consulenza giuridica e amministrativa al Presidente e agli organi
elettivi del Consorzio;
c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
e ne redige e sottoscrive i verbali;
d) cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione ed attende ad ogni
altra incombenza necessaria al funzionamento degli organi collegiali;
e) coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e nella direzione del personale;
partecipa alle commissioni di concorso; roga i contratti del Consorzio e
ne cura il repertorio; cura la conservazione e la raccolta degli atti consortili
e delle deliberazioni. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario,
le funzioni sono assunte dal Direttore o da dipendente amministrativo dallo
stesso delegato.
Nel caso di vacanza del ruolo, in attesa di perfezionamento della procedura
di reperimento, le funzioni di Segretario del Consorzio, qualora non siano
affidate al Direttore, possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione,
anche a tempo parziale, con contratto di diritto privato a termine.
Art. 22 - il responsabile dell'area contabile
Il responsabile dell'Area Contabile, oltre alle attribuzioni proprie,
svolge tutte le funzioni che gli sono attribuite dal Regolamento di organizzazione
e dal Regolamento di contabilità. Nel caso di vacanza del ruolo le
funzioni di responsabile dell'area contabile, qualora non affidate al Segretario,
possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, anche a tempo
parziale, con contratto di diritto privato a termine.
{mospagebreak title=Titolo IV Finanza e contabilità}
Titolo IV - finanza e contabilità
Art. 23 - mezzi finanziari ed equilibrio della
gestione
Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i
seguenti mezzi:
· quote di contribuzione degli Enti consorziati;
· proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di
eventuali servizi consortili;
· conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla
Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri Enti;
· corrispettivi derivanti da convenzioni per la tutela, valorizzazione,
pianificazione, realizzazione e gestione di aree protette;
· proventi per funzioni e servizi ambientali prestati dal Consorzio
ai Consorziati o a terzi;
· atti di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati
o Enti pubblici a qualsiasi titolo.
Fermo restando l'obbligo dei Consorziati di partecipare alle spese generali,
la gestione degli altri servizi consortili deve assicurare l'integrale copertura
di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi
passivi, così da garantire al bilancio il pareggio economico e finanziario.
Art. 24 - riparto delle spese
Gli Enti consorziati partecipano all'attività economica del
Consorzio in base alle quote determinate all' art. 5. Le spese di carattere
generale e di investimento del Consorzio sono annualmente ripartite tra
i Consorziati in sede di approvazione del bilancio di previsione, detratti
gli eventuali contributi regionali. Le spese di investimento sono ripartite
fra gli Enti consorziati in conformità alle quote di partecipazione,
secondo le preventive intese assunte annualmente, ma l'erogazione dei contributi
per dette spese è condizionata alla presentazione agli Enti consorziati
della documentazione tecnica e finanziaria inerente le singole acquisizioni
e realizzazioni. A tal fine, tre mesi prima della scadenza prevista per
l'approvazione dei bilanci degli Enti Consorziati, l'Assemblea approva il
piano provvisorio di riparto delle spese a carico degli Enti consorziati
per il successivo esercizio; a detta riunione ciascun componente l'Assemblea
può chiedere che presenzi, senza diritto al voto, un dirigente o
funzionario del Settore finanziario dell'Ente dal medesimo rappresentato.
Ciascun Ente consorziato è quindi tenuto a recepire nel proprio bilancio
la quota di propria competenza risultante dal piano di riparto.
Art. 25 - bilanci pluriennali, bilanci preventivi,
conto consuntivo
Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione
delibera la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, comprendente
il Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia
e la relazione previsionale e programmatica. I bilanci sono accompagnati
da una relazione illustrativa proposta e sottoscritta dal Direttore, dal
Segretario e dal Responsabile della contabilità. Il conto consuntivo
è redatto nelle forme di legge.
Art. 26 - disciplina dei contratti
Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli
acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere il Consorzio
provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme stabilite dalla legge.
L'Assemblea determina, con apposito regolamento, le procedure da osservarsi
per lo svolgimento delle gare e per la stipulazione dei contratti, ivi compresi
i contratti in economia, tenendo conto delle esigenze di funzionalità
di un consorzio pubblico.
Art. 27 - servizi di cassa e tesoreria
Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria
è espletato da Istituto di credito individuato ai sensi del regolamento
di contabilità.
{mospagebreak title=Titolo V Trasparenza accesso e partecipazione}
Titolo V - trasparenza - accesso - partecipazione
Art. 28 - trasparenza
Il Consorzio informa la propria attività al principio della
trasparenza ed a tal fine, fatte salve le specifiche riserve stabilite dalla
legge, o dai regolamenti o dalla natura degli atti, tutti i procedimenti
e gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire
l'imparzialità della gestione. Il Consorzio favorisce la più
ampia diffusione delle notizie sulla propria attività. Il regolamento
stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini
interessati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi
posti in essere dall'Ente. Il regolamento individua il funzionario responsabile,
disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di
tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie
osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto
competente ad emettere il provvedimento finale.
Art. 29 - albo delle pubblicazioni
Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, la convenzione,
lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono pubblicati
con l'affissione in apposito spazio destinato all'Albo consortile, presso
la sede del Consorzio I regolamenti aventi rilevanza esterna ed i piani
di settore sono soggetti a duplice pubblicazione agli Albi: dopo l'adozione
della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione nonché, per la durata di 15 giorni, dopo
che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti
e i piani di settore sono comunque sottoposti a forme di pubblicità
integrative che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 30 - atti fondamentali e controllo di legittimità
degli atti
Gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea vengono trasmessi agli
Enti consorziati. Sono atti fondamentali: bilancio di previsione e conto
consuntivo, proposta di piano territoriale di coordinamento, piani di settore
e regolamenti d'uso. I controlli sugli atti sono disciplinati dalla legge.
Art. 31 - partecipazione
Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione e, in particolare:
· assicura che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta
scritta;
· promuove e, se richiesto, partecipa con i propri Amministratori,
dirigenti o funzionari ad assemblee o incontri indetti da associazioni o
da gruppi;
· cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine
e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione
di sussidi didattici;
· predispone pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini
i dati essenziali del Consorzio e della sua attività.
Allo scopo di valorizzare l'apporto che le organizzazioni e le libere forme
associative possono dare all'attività istituzionale del Consorzio,
il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, possono convocare riunioni
dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, e delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative aventi sede ed operanti da almeno
cinque anni nell'ambito del Parco Nord Milano nonché di rappresentanze
economiche e sindacali. Altre forme di partecipazione possono essere realizzate
dal Consiglio di Amministrazione in presenza di contingenze di carattere
particolare o di interesse strettamente locale.
{mospagebreak title=Titolo VI Disposizioni transitorie e finali}
Titolo VI - disposizioni transitorie e finali
Art. 32 - disposizione transitoria e finale
Il presente Statuto, adottato dall'Assemblea consortile ed approvato
dal Consiglio provinciale di Milano e dai Consigli comunali di Bresso, Cinisello
Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano e Sesto San Giovanni, entrerà
in vigore - a sensi della legge regionale 86/83 - dalla data in cui diverrà
esecutivo il provvedimento della sua definitiva approvazione da parte della
Giunta regionale della Lombardia. Sino a tale data rimane vigente ed operante
lo Statuto adottato dall'Assemblea consortile il 23 novembre 1989 ed approvato
dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione 22 maggio 1990,
n. 4/54758.
Statuto


