Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n°22
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15/02/1997, n. 38 S.O. Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Titolo V
Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo I
Sanzioni
Art.50. Abbandono di rifiuti.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,
chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e
2, 43, comma 2, 44, comma 1 e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila.
1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario
o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni
di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
2.Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo
14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3,
è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di proedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può essere subordinato
alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non
eseguiti.



