Il regolamento degli orti
(estratto delib. 18/00 del 21/12/00 e successsive modifiche del .8/02 del 19/6/02 e del. 5/04 del 28/4/04)
Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione, la vigilanza e la revoca degli orti ad uso famigliare realizzati dal Parco Nord Milano
Art. 1 - assegnazione
L'assegnazione degli orti, realizzati dal Consorzio Parco Nord Milano su proprie aree demaniali o su aree pubbliche in consegna al Parco, suddivisi in lotti, è di competenza del Dirigente preposto, il quale la dispone con proprio provvedimento. Gli Uffici Consortili provvedono a eseguire l'istruttoria, a richiedere e verificare la documentazione prevista dal presente regolamento ed a registrare le domande in ordine progressivo, tenendo aggiornata la graduatoria dei richiedenti e l'elenco degli assegnatari. Le domande devono essere presentate su apposito modulo da ritirare presso la Sede del Consorzio.
Art. 2 - aventi diritto
Hanno diritto all'assegnazione degli orti i pensionati, e le persone non
titolari di pensione (casalinghe, disoccupati) con oltre 60 anni di età,
residenti in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio, in misura di
un orto per nucleo familiare. Per il Comune di Milano occorre essere residenti
nella zona 9.
Non hanno diritto all'assegnazione i richiedenti che hanno in gestione
altri orti da parte di Pubbliche Amministrazioni o di privati.
L'Ufficio competente del Parco in collaborazione con gli Uffici competenti
dei Comuni limitrofi effettuerà controlli incrociati anche per
via telematica, aggiornando gli elenchi degli assegnatari ed escludendo
automaticamente quei richiedenti che risultano già assegnatari
in altri Comuni.
Il Dirigente competente può riservare al massimo l'80% di orti,
per ogni lotto, da destinare a soggetti che coltivavano orti rimossi dal
Consorzio stesso nel corso degli interventi di bonifica.
Gli assegnatari dovranno produrre il certificato di residenza, copia del
documento di identità valido, copia del libretto di pensione, una
fotografia recente in formato tessera, idonea documentazione attestante
il reddito e il consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi della L. 127/97 è consentito l'uso di autocertificazioni
e dichiarazioni sostitutive.
Qualora si verifichi un cambio di residenza il richiedente è tenuto
ad informare tempestivamente l'Ufficio competente; in caso di irreperibilità
del richiedente per cambio di residenza il nominativo viene automaticamente
escluso dalla graduatoria.
Il Dirigente competente, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi,
può siglare appositi accordi per l'assegnazione di orti ai Servizi
sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per
anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni
e Cooperative che si occupano di utenti svantaggiati, per un massimo di
due orti per ogni lotto. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato
da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno
per anno dall'Ente convenzionato, che viene esentato dal pagamento del
canone di contribuzione alle spese generali di cui all'art. 5
Il Dirigente competente può altresì assegnare un orto per
ciascun lotto realizzato, a dipendenti del Parco in pensione e a Guardie
Ecologiche Volontarie del Parco con almeno 15 anni di meritevole servizio,
fatto salvo il limite dei 60 anni di età di cui al primo comma
del presente articolo.
Art. 3 - criteri di assegnazione, graduatorie e abbinamenti
L'assegnazione iniziale avviene, per le singole zone in cui sono realizzati
gli orti, attraverso il sorteggio degli orti disponibili tra tutte le
domande pervenute . La data del sorteggio e della chiusura dei termini
per la presentazione delle domande viene indicata in apposito bando o
avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Consorzio 30 giorni prima
della scadenza e da comunicarsi al Comune di competenza.
Ogni persona può richiedere l'assegnazione esclusivamente per un
unico lotto di orti.
La graduatoria della prima assegnazione viene utilizzata anche per i subentri,
e le domande che pervengono successivamente alla prima assegnazione, sono
aggiunte alla graduatoria stessa seguendo l'ordine di presentazione all'Ufficio
Protocollo del Consorzio.
Le graduatorie di ciascun lotto vengono chiuse automaticamente al raggiungimento
di 100 unità.
Il Consorzio riserva una quota minima dell80% per ciascun lotto ad assegnazioni
in abbinamento tra due richiedenti, non facenti parte dello stesso nucleo
famigliare.
Per i lotti già esistenti tale percentuale è da raggiungersi
attraverso i subentri in graduatoria.
La disponibilità ad abbinarsi con altro richiedente deve essere
espressamente citata nella richiesta di assegnazione o in una comunicazione
successiva, che può contenere l'indicazione nominativa del soggetto
con il quale si propone l'abbinamento; in questo caso il soggetto deve
contestualmente presentare una propria richiesta, corredata dalla documentazione
di cui sopra; qualora non fosse indicato alcun nominativo si provvederà
d'ufficio all'abbinamento con altro richiedente. Ogni assegnatario deve
sottoscrivere apposito contratto di comodato che riporta in estratto le
norme contenute nel presente regolamento; all'atto della stipula del contratto
l'assegnatario deve consegnare agli Uffici competenti copia della chiave
di accesso all'orto e copia del bollettino postale comprovante il versamento
del canone di cui al successivo art. 5.
Art. 4 - durata dell'assegnazione
L'assegnazione ha la durata di sei anni, con possibilità di anticipata
disdetta entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza del contratto, gli assegnatari
possono richiedere il rinnovo del contratto, della stessa durata del primo:
gli Uffici competenti entro il 30 novembre verificheranno la corretta
conduzione dell'orto nei primi 6 anni di gestione sulla base delle norme
contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è
che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni a carico del
conduttore richiedente, a partire dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Il Dirigente approva l'elenco degli assegnatari che hanno richiesto il
rinnovo del contratto entro il 31 dicembre e procede alla stipula degli
stessi.
Al termine della scadenza del primo rinnovo, il Dirigente può procedere
ulteriormente a rinnovare annualmente il contratto qualora sussistano
i requisiti di abilità fisica, interesse e cura ineccepibile dell'orto
da parte del richiedente.
Non è mai ammesso il rinnovo tacito. Non esiste diritto di successione
e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari,
ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi .
In caso di assenza prolungata, per ferie o malattia, l'assegnatario è
tenuto a comunicare la propria temporanea assenza al Referente del proprio
lotto e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza
nell'orto di un'altra persona.
Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione
dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione
al Comitato di Gestione di cui all'art 7, per gli adempimenti di competenza.
Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto, può
in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione
di conduzione dell'orto.
Il Dirigente, verificato l'interesse sulla base delle risultanze d'ufficio
del Funzionario preposto, può effettuare la variazione di intestazione
del contratto, fermo restando i termini di scadenza del contratto originariamente
previsti senza possibilità di alcun rinnovo.
In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia o di disdetta da parte
di un assegnatario, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti
in lista di attesa per il medesimo lotto.
Art. 5 - canone di contribuzione alle spese generali
Per l'anno 2002, e sino a modifica da parte del Consiglio di Amministrazione,
il canone a carico dei conduttori è fissato in €. 25,82.=
annue per i conduttori di orti con un reddito imponibile fino a €.
7.746,85 annui ed in €. 51,65.= per i conduttori che superino tale
limite.
I conduttori che dichiarano un reddito imponibile fino a €. 7.746,85
annui devono presentare apposita documentazione (Mod 101 - 730 - Unico)
relativa all'anno precedente, entro il 31 ottobre; in mancanza della documentazione
richiesta gli Uffici provvederanno ad applicare la quota intera.
In caso di assegnazione abbinata, l'importo del canone è fissato
conseguentemente in €. 12,91 o €. 25,82 in relazione al livello
di reddito degli assegnatari.
Il canone di contribuzione alle spese generali e il livello di reddito
per la sua riduzione, può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione
entro il 31 ottobre di ogni anno.
Il canone di contribuzione forfettario copre i costi ordinari
di gestione (cassapanca per il ricovero degli attrezzi, le piastre in
cemento per il vialetto centrale, spese postali e di segreteria, l'acqua
per un minimo di tre mezze giornate a settimana, lo smaltimento di rifiuti
non compostabili) e gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'art.10.
Oltre alle contribuzione alle spese generali il Consorzio, al fine di
incentivare un uso corretto dell'acqua addebiterà il pagamento
dei consumi a quei lotti direttamente allacciati alla rete idrica dell'Acquedotto
e dotati di autonomo contatore, qualora la bolletta ecceda il 50% dell'importo
pagato da tutti gli assegnatari di quel lotto. La quota eccedente verrà
suddivisa per il numero di orti, addebitando equamente l'importo tra i
conduttori, indipendentemente dal reddito degli stessi.
Art. 6 - riscossione del canone
Il canone annuo di cui all'art. 5 deve essere versato al Consorzio tramite conto corrente postale entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il canone stesso.
Il pagamento effettuato oltre il 31 gennaio comporta un
aggravio di spese forfettario di €. 25,82 aggiuntive al canone dovuto,
a titolo di mora.
Il mancato versamento del canone moratorio entro il 28 febbraio comporta
l'automatica decadenza dell'assegnazione, che verrà tempestivamente
comunicata all'interessato.
Per l'anno 2001 i termini di cui al presente articolo vengono prorogati
di 15 giorni.
Nei casi di prima assegnazione è dovuto l'importo complessivo di
tutto l'anno solare, da corrispondersi prima della stipula del contratto;
non vengono previste riduzioni.
Art. 7 - assemblee degli ortisti e comitato di gestione
Gli assegnatari di ogni lotto di orti si riuniscono in Assemblea almeno
una volta l'anno ed eleggono due Referenti per ciascun lotto; i due Referenti
eletti per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, insieme
ad un rappresentante del Parco, formano il Comitato di Gestione di quel
lotto, cui compete di far rispettare il Regolamento, dirimere le controversie
tra gli assegnatari, occuparsi dell'ordinaria manutenzione, segnalare
al Consorzio le esigenze di manutenzione straordinaria, proporre al Dirigente
competente la revoca delle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino
gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento.
Il Comitato di gestione può convocare assemblee straordinarie,
indire concorsi fra gli assegnatari, organizzare corsi di aggiornamento
ed attività promozionali.
Solo i Referenti di ciascun lotto possono interloquire con gli uffici
del Parco per problemi di gestione.
Art. 8 - vigilanza
La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Vigilanza del Parco e/o altro personale appositamente incaricato.
Art. 9 - infrazioni e revoca dell'assegnazione
Il Dirigente competente dichiara i casi di decadenza e procede alla revoca
delle assegnazioni.
In presenza di infrazioni al presente Regolamento, segnalate dal Servizio
di Vigilanza o dai Referenti di ogni lotto, il rappresentante del Parco
nei Comitati di Gestione dispone una lettera di richiamo; in caso di persistenza
dell'infrazione il Dirigente competente predispone un'ingiunzione.
In caso di ulteriore persistenza dell'infrazione sono applicabili le sanzioni
pecuniarie di cui all'art. 13, 32 e 33 del Regolamento d'Uso del Parco
e/o l'atto di revoca.
In ogni caso, avendo ricevuto un'ingiunzione il conduttore dell'orto non
potrà ottenere la riassegnazione alla scadenza del contratto.
Qualora un'infrazione fosse verificata nelle parti comuni i costi di ripristino
verranno suddivisi tra tutti gli assegnatari del lotto, indipendentemente
dal livello di reddito e dalla grandezza dell'orto, da corrispondersi
all'atto di pagamento annuale delle spese generali di cui all'art. 5
La revoca è di diritto, previa comunicazione all'interessato, nei
seguenti casi:
¨ prolungata assenza da parte dell'assegnatario superiore ai quattro
mesi continuativi;
¨ palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
¨ mancata partecipazione alle Assemblee degli ortisti per tre anni
consecutivi;
¨ mancato pagamento del canone entro il 28 febbraio di ogni anno;
¨ presenza nell'orto di una persona diversa dall'assegnatario, ad
eccezione di quanto previsto all'art. 4;
¨ contenziosi risolti con vie di fatto;
¨ minacce al personale tecnico o di vigilanza.
Art. 10 - manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria degli orti compete al Consorzio Parco Nord Milano. A titolo esemplificativo: sostituzione recinzioni e piastre, interventi sulle strutture e sugli impianti, potatura alberi, manutenzione pompe comuni.
Art. 11 - soppressione degli orti
Il Consiglio di Amministrazione del Parco può disporre, con atto unilaterale, la soppressione degli orti per esigenze di interesse pubblico, a far tempo dal 1 gennaio dall'anno successivo a quello del provvedimento.
Art. 12 - obblighi degli assegnatari
Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo
l'aspetto estetico ed igienico;
b) curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli
spazi comuni;
c) coltivare essenze ornamentali per una percentuale non inferiore al
10% dello spazio assegnato (fiori, arbusti, rampicanti, ecc.);
d) osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Consorzio
per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti
;
e) vigilare sull'insieme degli orti e sul Parco, segnalando agli organi
competenti ogni eventuale anomalia;
f) pagare il canone annuo stabilito dal Consorzio.
g) sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso del Parco.
h) segnalare ai Referenti del proprio lotto il cambio di residenza e di
numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per ferie o malattia.
i) esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal
Servizio di Vigilanza del Parco o da altro personale appositamente incaricato
Art. 13 - divieti agli assegnatari
Gli assegnatari degli orti devono osservare i seguenti divieti:
a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
b) abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali
di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto.
I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari.
Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree
predisposte dal Parco, che verranno rivoltate degli assegnatari seguendo
un'equa turnazione stabilita dal Comitato di Gestione;
c) usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal
dissetarsi (se potabile);
d) recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero
con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
e) installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento
che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
f) modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera
le attrezzature date in dotazione dal parco: cassapanche per il ricovero
degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti
perimetrali e interne, cancelli, impianti;
g) costruire capanni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la
vista dell'orto con teli plastici, steccati o rampicanti, ammassare bidoni
o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire passaggi pedonali
in cemento o con elementi a lastre o similari, bordare i vialetti interni
all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale;
è possibile bordare lo spazio antistante agli orti, solitamente
coltivati a fiori, unicamente con sassi che non sporgano dal terreno più
di 10 cm
h) allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto
(sia di giorno che di notte) e nelle parti comuni;
i) piantare alberi anche da frutto;
j) accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche
se condotti a mano.
k) costruire semenzari chiusi o serre; da ottobre a marzo è possibile
proteggere le coltivazioni unicamente attraverso la costruzione fino ad
un massimo di 4 tunnel per orto, delle dimensioni massime di 25 mq totali
x 60 cm di altezza, realizzati con bacchette flessibili e plastica trasparente
o, in alternativa con picchetti di altezza massima di 20 cm ricoperti
dagli appositi tessuti per giardinaggio, di colore verde o nero
l) installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli
del Parco; è prevista unicamente la protezione delle colture tramite
retini flessibili di colore verde per i germogli, fino ad un massimo di
60 cm da terra
m) ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente
necessario. L'uso di concimi naturali viene incentivato nei modi e tempi
stabiliti dal Comitato di Gestione, anche in forme coordinate tra più
ortisti.



